Proposta di legge per la
prevenzione e la riduzione dei reati contro la persona commessi entro
l'ambito familiare e dei rapporti affettivi.
Ad ogni articolo segue un commento per chiarirne le ragioni e finalità
Art.
1) il campo applicativo riguarda i rapporti derivanti dai legami
matrimoniali, parentali e di legami derivanti sia da coabitazione, sia
anche da rapporti affettivi (fidanzamento o frequentazione di
durata rilevante) sia per legge (matrimonio o unione
civile) o di fatto. Sia in essere che terminati (divorzio,
separazione o determinazione a non continuare la relazione).
Si applica altresì non solo alla violenza fisica ma anche
a quella psicologica (stalking porno revenge e minacce).
Nel testo questi rapporti vengono indicati gemnericamente e semplicemente come rapporti affettivi.
Qui viene definito l'ambito in cui ii fatti costituiscono reato: non
solo tra marito e moglie, indipendentemente dal sesso (vale quindi
anche per rappori omosessuali) dall'età (maggiorenni o
minorenni), ma anche tra genitori e figli o affini e parenti
stretti e comunque in qualsiasi rappoto affetivo in cui si presuppone
una relazione di amore e di solidarietà. Così ccome
abbraccia ogni tipo di violenza (fisica, sessuale, o psicologica).
Lo scopo principale di questa legge è di fornire
possibilità soprattutto di prevenzione. Quando uno è
morto non ci sono più rimedi possibili.
2) il reato di violenza nei rapporti
affettivi in qualsiasi forma, sia sulla persona che limitativi
della libertà, è perseguito obbligatoriamente
d'ufficio.
Chiunque venga a conoscenza diretta o
indiretta di fatti che possano integrare o far presupporre
una vionenza di questo genere è obbligato a denunciarlo
immediatamente all'autorità (PS o CC) la quale dovrà
immediatamente intervenire.
L'autorità, in caso di urgenza, potrà utilizzare
provvedimenti immediati che possano essere necessari a terminare la
violenza, in particolare: arresto, TPO, obbligo di dimora
altrove, che dovranno essere convalidati in seguito con le normali
procedure dal giudice responsabile .
L'omissione dolosa della denuncia configurerà il reato di favoreggiamento o, se determinante ad evitare un delitto, quello di concorso.
Il magistrato di turno
interverrà il più presto possibile a garanzia delle
richieste di legge e dei diritti costituzionali, quindi
provvederà poi a passare in seguito la documentazione alla
Procura generale per l'inizio dell'azione penale.
Molto spesso l'uccisione della
vittima è preceduta da violenze ripetitive crescenti, che la
vittima ha paura a denunciare per pericolo di ritorsioni o in
seguito a minacce o perchè non le ritiene importanti o per
il panico di potersi trovare senza i mezzi necessari alla propria vita
(sicurezza, cibo, alloggio,denaro ecc.).
L'obbligatorità toglie al
violento ogni possibilità di ritorsione nei confronti della
vittima poichè la denuncia potrà essere stata fatta da
chiunque. Significa anche che i vicini o qualche passante, che sentono
urla e richieste d'aiuto, devono chiamare l'autorità dando
così la possibilità di intervento in fasi ancora
controllabili. Ridurrà anche la possibilità al
violento di nascondere il fatto: ad esempio i vicini sarebbero
obbligati a denunciare il fatto che la vittima è tenuta in
segregazione e quindi non visibile per un certo tempo.
In caso di violenza in atto
è necessaria la massima urgenza per proteggere la vittima da
ulteriori azioni equindi la possibilità di azioni efficaci a
questo scopo, pur con le garanzie costituzionali.
3) Alla vittima deve essere concessa
immediatamente qualsiasi protezione essa chiederà, laddove per
lei esistano pericoli di reiterazione o di aumento della violenza. In
particolare: l'affidamento a strutture protette, il cambio
di nome e cognome anagrafico, il cambio di residenza, il
cambio di scuola per i figli, la possibilità di lavoro.
Per questi casi, nella ricerca di un lavoro, questo
rappresenterà una condizione preferenziale per l'assunzione.
Chiunque sia a contatto della vittima o ne è a conoscenza
deve usare i nuovi riferimenti anagrafici, nè può
divulgare a nessuno i vecchi.
Come indicato nel commento
precedente, per la vittima c'è l'insicurezza verso un cambio di
vita e la necessità di sentirsi protetta dalla continuazione nel
futuro della violenza, ad esempio a fine pena del violento.
Queste misure possono rispondere a queste necessità,
tenendo ptresente che l'attuale tecnologia sia hardware che software
rende il tutto estremamente facile, compreso misure estreme come
il cambio di identità. Inoltre la conoscenza di queste possibili
protezioni aiuteranno la vittima a denunciare più
facilmente il violento.
4) in caso di un rapporto legale
matrimoniale o di na unione civica, questo verrà immediatamente
interrotto con un divorzio obbligatorio o una separazione
obbligata, dove applicabile, e con l'allontanamento del violento dalla
abitazione comune e il divieto di avvicinamento alla vittima e ai
luoghi abituali da questa generalmente frequentati, Se necessario anche
con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico.
Nel caso il violento sia un genitore
questi perderà ogni patria potestà e la
possibilità di frequentare i figli, anche se non coinvolti
direttamente nell'atto violento. Per il futuro il violento
non potrà contrarre vincolo matrimoniale nè avere una
relazione continuativa se non dopo una terapia psicologica e un
attestato che certifichi la mancanza di tendenze aggressive nel suo
carattere.
Il matrimonio è un contratto
legale tra due persone che una volta veniva stipulato difronte ad
un notaio e oggi di fronte ad un apposito incaricato dallo stato. Nelle
clausole vi è l'amore, la protezione e la
solidarietà. Il che significa che i due coniugi sono impegnati a
favorire le migliori condizioni di vita (materiali psicologiche e
spirituali) l'uno all'altro. Dovrebbe essere evidente che dove c'
è violenza queste clausole sono state violate facendo
decadere il contratto. Lo stato deve prenderne atto e dichiarare il
contratto non più valido salvi restando gli obblighi
riconosciuti nel normale sciolimento del matrimonio.
Nello stesso modo
nel rapporto parentale viene
violato l'obbligo di protezione nei confronti dei figli e il
genitore
dichiarato inaffidabile e incapace a allevare i figli. Poichè
è prevedibile e normale che queste caratteristiche negative del
violento, sia verso il partner o verso i figli, rimanga nel tempo
verrà negata ogni possibilità di questi legami anche nel
futuro, salvo che sia possibile dimostrare un cambiamente
psicologico reale del violento
5) Qualsiasi eventuale
contatto verbale o visivo o epistolare dovrà avvenire alla
presenza o controllo di un rappresentante dell'autorità con
eventualmente la presenza di un avvocato se richiesto da una delle
due parti.
Il giudice potrà imporre eventuali modalità accessorie ed
esclusive (ad esempio videoconferenza o comunicazione scritta ecc.)
atte a ridurre il pericolo di una reiterazione o aumento di violenza.
Spesso un omicidio od una violenza
estrema avvengono dopo un tentativo di riconciliazione, che spesso la
vittima concede per vari motivi, anche un residuo affettivo, ma che in
realtà è un tentativo di di riappropriazione del potere
sul partner e di rivalsa e vendetta. L'imporre questa separazione
coatta è una protezione dai rischi per la vittima
che per ragioni emotive sarebbe disposta ad accettare.
Un concetto dovrebbe essere chiaro: laddove vi sia un rapporto
affettivo interrotto (in particolare per fatti violenti), non
è più possibile riallacciarlo. Restano soltanto la
possibilità di accordi solo su questione immediate e materiali.
Stiamo trattando di violenza, non di litigi puramente verbali.
6) Se il violento è in possesso
di una autorizzazione al porto ed uso di armi a qualsiasi titolo
(militare, difesa personale, PS e CC, vigilanti, cacciatori ecc.),
questa autorizzazione dovrà essere annullata e le armi in suo
possesso dovranno essere consenate all'autorità, che ne
deciderà la destinazione (vendità, distruzione o
resa al corpo militare). Dove per lavoro sia assolutamente necessaria
la disponibilità dell'arma il giudice potrà autorizzarne
il possesso temporaneo per il solo tempo assolutamte nevessario sotto
la supervisione e responsabilità di una terza persona affidabile
che accetti di assumersi questa responsabilità e che di
conseguenza dovrà tenere un registro in cui dovrà essere
annotata l'ora di consega, l'ora di riconsegna , lo scopo , il
percorso e la modalità di utilizzo prevista.
Molti omicidi, non tutti ovviamente, sono stati commessi da individui
che hanno la disponibiltà di armi. Non solo malavitosi, ma anche
carabinieri poliziotti vigilanti cacciatori o persone con il porto
d'armi. La disponibilità di un'arma è un incentivo ad
usarla per risolvere i problemi, non solo in ambito affettivo. Un
uso profondamente controllato fin dai primi sintomi può
essere una dissuasione al suo utilizzo.
7) la violenza all'interno dei rapporti affettivi costituisce una aggravante obbligatoria nei processi penali da essa derivati.
Se la violenza
è avvenuta su un minore o persone in situazione di dipendenza o
impossibilità a difendersi (incapaci, dipendenza psicologica, malattia
ecc) deve essere applicata una ulteriore aggravante.
Pure la reiterazione del reato costituisce aggravante aggiuntiva.
Non è la pena che dissuade a
commettere un reato. Nessuno prima di un omicidio sta a valutare
quale sarà la sua pena come se fosse un acquisto al
supermercato. Se lo commette è perchè pensa di sfuggirla
o non ci pensa affatto, visto che spesso è in condizioni
di alterazione psicologica o per rabbia o per ubriachezza o entrambe.
Tralasciando il fatto che in caso di omicidio-suicidio la
quantità della pena è assolutamente irrilevante.
Comunque le aggravanti possono esserci se ritenute necessarie.
L'unica cosa che può essere logica è la
possibilità di tenere fuori gioco per tempo più
lungo chi non vuole capire e abbandonare la violenza. Insomma il 3x2.
8) Queste norme dovranno essere
illustrate e chiarite ad entrambe le parti coinvolte. Inoltre
sarà cura delle organizzazione preposte dello Stato la
pubblicizzazione su manifesti e media di quanto previsto in questa
legge.
La scuola pubblica dovrà provvedere una serie di lezioni esplicative sui legami affettivi.
Chi chiede possibilità di residenza sul territorio dovrà dimostrare di conoscere queste norme.
Se le due parti sono conscie dei
propri diritti e dei propri doveri da parte della vittima avremo una
più facile denuncia e del violento una maggiore forza deterrente. In caso contrario vale quanto nel comma precedente. Va
anche chiarito alla vittima che la violenza tende solo ad aumentare,
che chi ti ha dato uno schiaffo oggi, domani ti darà una
coltellata, e che non serve assolutamente niente aspettare sperando
che il violento diventi dolce tenero e si ravveda. Chi si ubriaca non
ha più freni ed è incontrollabile. O capisce questo
quando è sobrio e cerca rimedio o la conclusione è
inevitabile. Casomai prima che l'ubriachezza diventi aggressiva sarebbe
bene un intervento dei servizi sociali finchè si è in
tempo. Inoltre poichè una non piccola percentuale di reati
è commessa da stranieri, abituati purtroppo alla violenza
giornaliera dei loro paesi, una educazione preventiva potrà
aiutare a ridurne la quantità.
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