Proposta di legge per la prevenzione e la riduzione dei reati contro la persona commessi entro l'ambito familiare e dei rapporti affettivi.

Ad ogni articolo segue un commento per chiarirne le ragioni e finalità

Art.
1)  il campo applicativo riguarda i rapporti derivanti dai legami matrimoniali, parentali e di legami derivanti sia da coabitazione, sia anche  da rapporti affettivi (fidanzamento o frequentazione di durata rilevante)  sia per legge (matrimonio o unione civile)  o di fatto. Sia in essere che terminati (divorzio, separazione o determinazione a non continuare la relazione).  Si applica altresì non solo alla violenza fisica ma anche a quella psicologica (stalking porno revenge e minacce).

Nel testo questi rapporti vengono indicati gemnericamente e semplicemente come rapporti affettivi.

  Qui viene definito l'ambito in cui ii fatti costituiscono reato: non solo tra marito e moglie, indipendentemente dal sesso (vale quindi anche per rappori omosessuali) dall'età (maggiorenni o minorenni),  ma anche tra genitori e figli o affini e parenti stretti e comunque in qualsiasi rappoto affetivo in cui si presuppone una relazione di amore e di solidarietà. Così ccome abbraccia ogni tipo di violenza (fisica, sessuale, o psicologica).
Lo scopo principale di questa legge è di fornire possibilità soprattutto di prevenzione. Quando uno è morto non ci sono più rimedi possibili.


2) il reato di violenza nei rapporti affettivi  in qualsiasi forma, sia sulla persona che limitativi della libertà, è perseguito obbligatoriamente d'ufficio.
Chiunque venga a conoscenza diretta o indiretta  di fatti che possano integrare o far presupporre una vionenza di questo genere è obbligato a denunciarlo immediatamente all'autorità (PS o CC) la quale dovrà immediatamente intervenire.    
L'autorità, in caso di urgenza, potrà utilizzare provvedimenti immediati che possano essere necessari a terminare la violenza, in particolare:  arresto, TPO, obbligo di dimora altrove, che dovranno essere convalidati in seguito con le normali procedure dal giudice responsabile .

L'omissione dolosa della denuncia configurerà il reato di favoreggiamento
o, se determinante ad evitare un delitto, quello di concorso.
Il magistrato di turno interverrà il più presto possibile a garanzia delle richieste di legge e dei diritti costituzionali, quindi provvederà poi a passare in seguito la documentazione alla Procura generale per l'inizio dell'azione penale.

Molto spesso l'uccisione della vittima è preceduta da violenze ripetitive crescenti, che la vittima ha paura a denunciare  per pericolo di ritorsioni o in seguito a  minacce o perchè non le ritiene importanti o per il panico di potersi trovare senza i mezzi necessari alla propria vita (sicurezza, cibo, alloggio,denaro ecc.).
L'obbligatorità toglie al violento ogni possibilità di ritorsione nei confronti della vittima poichè la denuncia potrà essere stata fatta da chiunque. Significa anche che i vicini o qualche passante, che sentono urla e richieste d'aiuto, devono chiamare l'autorità dando così la possibilità di intervento in fasi ancora controllabili.  Ridurrà anche la possibilità al violento di nascondere il fatto: ad esempio i vicini sarebbero obbligati a denunciare il fatto che la vittima è tenuta in segregazione e quindi non visibile per un certo tempo.
In caso di violenza in atto è necessaria la massima urgenza per proteggere la vittima da ulteriori azioni equindi la possibilità di azioni efficaci a questo scopo, pur con le garanzie costituzionali.

3) Alla vittima deve essere concessa immediatamente qualsiasi protezione essa chiederà, laddove per lei esistano pericoli di reiterazione o di aumento della violenza. In particolare: l'affidamento a strutture protette,  il cambio  di nome e cognome anagrafico, il cambio di residenza, il cambio di scuola per i figli,  la possibilità di lavoro. Per questi casi, nella ricerca di un lavoro, questo rappresenterà una condizione preferenziale per l'assunzione.  Chiunque sia a contatto della vittima o ne è a conoscenza deve usare i nuovi riferimenti anagrafici, nè può divulgare a nessuno i vecchi.

Come indicato nel commento precedente, per la vittima c'è l'insicurezza verso un cambio di vita e la necessità di sentirsi protetta dalla continuazione nel futuro  della violenza, ad esempio a fine pena del violento.  Queste misure possono rispondere a queste necessità, tenendo ptresente che l'attuale tecnologia sia hardware che software  rende il tutto estremamente facile, compreso misure estreme come il cambio di identità. Inoltre la conoscenza di queste possibili protezioni  aiuteranno la vittima a denunciare più facilmente il violento.

4) in caso di un rapporto legale matrimoniale o di na unione civica, questo verrà immediatamente interrotto con un divorzio obbligatorio  o una separazione obbligata, dove applicabile, e con l'allontanamento del violento dalla abitazione comune e il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi abituali da questa generalmente frequentati, Se necessario anche con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico.
Nel caso il violento sia un genitore questi perderà ogni patria potestà e la possibilità di frequentare i figli, anche se non coinvolti direttamente nell'atto  violento.  Per il futuro il violento non potrà contrarre vincolo matrimoniale nè avere una relazione continuativa se non dopo una terapia psicologica e un attestato che certifichi la mancanza di tendenze aggressive nel suo carattere.

Il matrimonio è un contratto legale tra due persone che una volta veniva stipulato difronte ad un notaio e oggi di fronte ad un apposito incaricato dallo stato. Nelle clausole vi è l'amore, la protezione e la solidarietà. Il che significa che i due coniugi sono impegnati a favorire le migliori condizioni di vita (materiali psicologiche e spirituali)  l'uno all'altro. Dovrebbe essere evidente che dove c' è violenza queste clausole sono state violate facendo decadere il contratto. Lo stato deve prenderne atto e dichiarare il contratto non più valido salvi restando gli obblighi riconosciuti nel normale sciolimento del matrimonio. 
Nello stesso modo nel rapporto parentale viene violato l'obbligo di protezione nei confronti dei figli e il genitore dichiarato inaffidabile e incapace a allevare i figli. Poichè è prevedibile e normale che queste caratteristiche negative del violento, sia verso il partner o verso i figli, rimanga nel tempo verrà negata ogni possibilità di questi legami anche nel futuro, salvo che sia possibile dimostrare un cambiamente psicologico  reale del violento 

5) Qualsiasi eventuale contatto verbale o visivo o epistolare dovrà avvenire alla presenza o controllo  di un rappresentante dell'autorità con eventualmente la presenza di un avvocato se richiesto da una delle due parti.
Il giudice potrà imporre eventuali modalità accessorie ed esclusive (ad esempio videoconferenza o comunicazione scritta ecc.) atte a ridurre il pericolo di una reiterazione o aumento di violenza.


Spesso un omicidio od una violenza estrema avvengono dopo un tentativo di riconciliazione, che spesso la vittima concede per vari motivi, anche un residuo affettivo, ma che in realtà è un tentativo di di riappropriazione del potere sul partner e di  rivalsa e vendetta. L'imporre questa separazione coatta è una protezione dai rischi per la  vittima  che per ragioni emotive  sarebbe disposta ad accettare.  Un concetto dovrebbe essere chiaro: laddove vi sia un rapporto affettivo interrotto (in particolare per fatti violenti),  non è più possibile riallacciarlo. Restano soltanto la possibilità di accordi solo su questione immediate e materiali. Stiamo trattando di violenza, non di litigi puramente verbali. 

6) Se il violento è in possesso di una autorizzazione al porto ed uso di armi a qualsiasi titolo (militare, difesa personale, PS e CC, vigilanti, cacciatori ecc.), questa autorizzazione dovrà essere annullata e le armi in suo possesso dovranno essere consenate all'autorità, che ne deciderà  la destinazione (vendità, distruzione o resa al corpo militare). Dove per lavoro sia assolutamente necessaria la disponibilità dell'arma il giudice potrà autorizzarne il possesso temporaneo per il solo tempo assolutamte nevessario sotto la supervisione e responsabilità di una terza persona affidabile che accetti di assumersi questa responsabilità e che di conseguenza dovrà tenere un registro in cui dovrà essere annotata l'ora di consega, l'ora di riconsegna , lo scopo ,  il percorso e la modalità  di utilizzo prevista.

Molti omicidi, non tutti ovviamente, sono stati commessi da individui che hanno la disponibiltà di armi. Non solo malavitosi, ma anche carabinieri poliziotti vigilanti cacciatori o persone con il porto d'armi. La disponibilità di un'arma è un incentivo ad usarla  per risolvere i problemi, non solo in ambito affettivo. Un uso profondamente controllato fin dai primi sintomi può essere una dissuasione al suo utilizzo.

7) la violenza all'interno dei rapporti affettivi costituisce una aggravante obbligatoria nei processi penali da essa derivati.
  Se la violenza è avvenuta su un minore o persone in situazione di dipendenza o impossibilità a difendersi (incapaci, dipendenza psicologica, malattia ecc) deve essere applicata una ulteriore aggravante.
Pure la reiterazione del reato costituisce aggravante aggiuntiva.

Non è la pena che dissuade a commettere un reato. Nessuno prima di un omicidio sta a valutare quale sarà la sua pena come se fosse un acquisto al supermercato. Se lo commette è perchè pensa di sfuggirla o non ci pensa affatto, visto che spesso è in condizioni di alterazione psicologica o per rabbia o per ubriachezza o entrambe.   Tralasciando il fatto che in caso di omicidio-suicidio la quantità della pena è assolutamente irrilevante.  Comunque le aggravanti possono esserci se ritenute necessarie. L'unica cosa che può essere logica è la possibilità di tenere fuori gioco per tempo più lungo chi non vuole capire e abbandonare la violenza. Insomma il 3x2.


8) Queste norme dovranno essere illustrate e chiarite ad entrambe le parti coinvolte. Inoltre sarà cura delle organizzazione preposte dello Stato la pubblicizzazione su manifesti e media di quanto previsto in questa legge.
La scuola pubblica dovrà provvedere una serie di lezioni esplicative sui legami affettivi.
Chi chiede possibilità di residenza sul territorio dovrà dimostrare di conoscere queste norme. 


Se le due parti sono conscie dei propri diritti e dei propri doveri da parte della vittima avremo una più facile denuncia e del violento una maggiore forza deterrente. In caso contrario vale quanto nel comma precedente. Va anche chiarito alla vittima che la violenza tende solo ad aumentare, che chi ti ha dato uno schiaffo oggi, domani ti darà una coltellata, e che non serve assolutamente niente aspettare sperando che il violento diventi dolce tenero e si ravveda. Chi si ubriaca non ha più  freni ed è incontrollabile. O capisce questo quando è sobrio e cerca rimedio o la conclusione è inevitabile. Casomai prima che l'ubriachezza diventi aggressiva sarebbe bene un intervento dei servizi sociali finchè si è in tempo. Inoltre poichè una non piccola percentuale di reati è commessa da stranieri, abituati purtroppo alla violenza giornaliera dei loro paesi, una educazione preventiva potrà aiutare a ridurne la quantità.

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